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Aggregazioni laicali: 10 anni, non di più, nuove regole per i vertici

Approvato dal Papa il decreto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Regola la durata dei mandati alla guida delle organizzazioni internazionali di fedeli

Ha forza di legge: regola la durata e il numero dei mandati di governo (con un massimo di 10 anni consecutivi) nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche. Il Decreto Generale emanato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, approvato in forma specifica da papa Francesco e promulgato venerdì 11 giugno 2021, entra in vigore fra tre mesi diventando vincolante per tutte le associazioni di fedeli e per gli altri enti riconosciuti o eretti dal Dicastero.

Tre gli obiettivi dichiarati: far sì «che l’esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella sua qualità strumentale ai fini che l’associazione persegue», «promuovere un sano ricambio», «prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi».

«I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno», si legge nel decreto: «La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi. Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato». L’unica eccezione riguarda il moderatore, che «può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale».

«Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico», si dispone nel decreto: «può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi». I fondatori potranno essere dispensati dalle norme, qualora lo decida il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. «Le associazioni» è inoltre specificato, «nelle quali, al momento della entrata in vigore del decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti fissati, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del decreto».

Il provvedimento si applica «anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita». Fra gli enti interessati figurano, per limitarci a qualche esempio, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, il Cammino neocatecumenale, la Comunità di Sant’Egidio, le Equipes Notre-Dame, la Fraternità di Comunione liberazione, Nuovi Orizzonti, l’Organismo Mondiale dei Cursillos di Cristianità.

Sul proprio sito web, oltre a una nota esplicativa del decreto,  il Dicastero pubblica un Repertorio delle associazioni internazionali di fedeli che recensisce i nomi e le descrizioni sommarie delle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, fra cui anche gli enti di cui all’articolo 7 del decreto, che entra in vigore tra tre mesi. In un articolo per l’Osservatore Romano, il gesuita padre Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, sottolinea l’opportunità che le associazioni diocesane e nazionali, pur non essendo tenute a osservare il decreto, possano prenderlo in considerazione nel caso di una futura estensione delle norme o anche, semplicemente, per la loro ragionevolezza.

Fonte: Alberto Chiara – Famiglia Cristiana

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